Recita così l’articolo 158 del Codice della Strada: “Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione”.
Abbiamo imparato questo articolo del Codice della Strada toccando con mano (purtroppo) la sanzione che svolazzava attaccata al maniglione della nostra prima roulotte. Per prepararla al carico di tutto il necessario per partire per le vacanze estive avevamo ben pensato di parcheggiarla vicino a casa in un parcheggio spazioso e poco trafficato a margine del paesino dove viviamo. Avevamo sganciato la macchina per proseguire con le varie commissioni da fare e al nostro ritorno l’amara sorpresa.
La roulotte è a tutti gli effetti un rimorchio (art 56 CdS) quindi in caso di stazionamento in area pubblica, deve sempre rimanere agganciata alla sua motrice. Non è consentito inoltre abbassare i piedini, mettere cunei o similari. Non deve inoltre emettere nessun deflusso di scarichi e rimanere dentro i margini delle strisce orizzontali che delimitano il parcheggio.
Diversamente, in un’area di parcheggio privata cosi come nei campeggi o aree di sosta adibite ai veicoli ricreazionali è lecito lo sgancio e la relativa sistemazione, ricordando che è necessario che sia stato pagato il bollo e che sia stata fatta l’assicurazione contro il rischio statico.
E bensì consentita la sosta del rimorchio sganciato in un area di parcheggio pubblica se fuori dal centro abitato purchè vengano sempre rispettate le regole sopracitate e salvo diversa convenzione.
Aggiungo che , per esperienza personale grazie a vicini che meritano l estinzione , non è consentito nemmeno nel cortile o guardino di casa nostra , o meglio non una sistemazione prolungata .
Diventa abuso edilizio , incredibile ma vero